Art. 119
Prescrizioni relative al materiale germinale
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni relative al materiale germinale
L’ingresso nell’Unione delle partite di sperma, ovociti ed embrioni di cui all’ è consentito solo se tale materiale germinale soddisfa le seguenti prescrizioni:
a)
è marcato in modo da poter prontamente determinare le seguenti informazioni:
i)
la data di raccolta o di produzione di tale materiale germinale;
ii)
la specie e, se necessario, la sottospecie, nonché l’identificazione degli animali donatori;
iii)
il numero di riconoscimento unico dello stabilimento confinato, che comprende il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui è rilasciato il riconoscimento;
iv)
ogni altra informazione pertinente;
b)
è trasportato in un contenitore che:
i)
è stato sigillato e numerato, prima della spedizione dallo stabilimento confinato, dal veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato;
ii)
è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell’uso, o è un contenitore monouso;
iii)
è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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