Art. 119

Prescrizioni relative al materiale germinale

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni relative al materiale germinale L’ingresso nell’Unione delle partite di sperma, ovociti ed embrioni di cui all’ è consentito solo se tale materiale germinale soddisfa le seguenti prescrizioni: a) è marcato in modo da poter prontamente determinare le seguenti informazioni: i) la data di raccolta o di produzione di tale materiale germinale; ii) la specie e, se necessario, la sottospecie, nonché l’identificazione degli animali donatori; iii) il numero di riconoscimento unico dello stabilimento confinato, che comprende il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui è rilasciato il riconoscimento; iv) ogni altra informazione pertinente; b) è trasportato in un contenitore che: i) è stato sigillato e numerato, prima della spedizione dallo stabilimento confinato, dal veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato; ii) è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell’uso, o è un contenitore monouso; iii) è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale.
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Prescrizioni relative al materiale germinale (Art. 119 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo