Art. 120
Limitazioni temporali relative alla data di produzione
In vigore dal 30 gen 2020
Limitazioni temporali relative alla data di produzione
L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale è consentito solo se i prodotti di tali partite non sono stati ottenuti in un periodo in cui:
a)
l’Unione ha adottato misure di restrizione in materia di sanità animale per l’ingresso di tali prodotti dal paese terzo o territorio di origine o dalla loro zona;
b)
l’autorizzazione per l’ingresso di tali prodotti nell’Unione dal paese terzo o territorio di origine o dalla loro zona è stata sospesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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