Art. 120

Limitazioni temporali relative alla data di produzione

In vigore dal 30 gen 2020
Limitazioni temporali relative alla data di produzione L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale è consentito solo se i prodotti di tali partite non sono stati ottenuti in un periodo in cui: a) l’Unione ha adottato misure di restrizione in materia di sanità animale per l’ingresso di tali prodotti dal paese terzo o territorio di origine o dalla loro zona; b) l’autorizzazione per l’ingresso di tali prodotti nell’Unione dal paese terzo o territorio di origine o dalla loro zona è stata sospesa.
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Limitazioni temporali relative alla data di produzione (Art. 120 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo