Art. 122
Prescrizioni relative ai mezzi di trasporto dei prodotti di origine animale
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni relative ai mezzi di trasporto dei prodotti di origine animale
L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale è consentito solo se tali partite sono state trasportate su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in modo tale da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti di origine animale durante il trasporto dal luogo di origine all’Unione.
Storico versioni
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