Art. 123
Spedizione di prodotti di origine animale nell’Unione
In vigore dal 30 gen 2020
Spedizione di prodotti di origine animale nell’Unione
L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale è consentito solo se tali partite sono state spedite al luogo di destinazione nell’Unione separate da animali e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione stabilite nel presente regolamento.
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