Art. 121

Prescrizioni relative al trattamento dei prodotti di origine animale

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni relative al trattamento dei prodotti di origine animale 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale diversi da quelli freschi o crudi è consentito solo se i prodotti di tali partite sono stati trattati conformemente ai titoli da 3 a 6 della presente parte. Il trattamento di cui al primo comma deve essere stato: a) espressamente assegnato dall’Unione, nell’elenco, al paese terzo o al territorio di origine o alla loro zona e alla specie da cui è ottenuto il prodotto di origine animale; b) applicato in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale; c) applicato conformemente alle prescrizioni relative: i) ai trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti a base di carne di cui all’allegato XXVI; ii) ai trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato XXVII; iii) ai trattamenti di riduzione dei rischi per gli ovoprodotti di cui all’allegato XXVIII. 2.   Dopo il completamento del trattamento di cui al paragrafo 1, i prodotti di origine animale devono essere manipolati fino all’imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale.
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Prescrizioni relative al trattamento dei prodotti di origine animale (Art. 121 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo