Art. 120 · Limitazioni temporali relative alla data di produzione

Art. 120

Limitazioni temporali relative alla data di produzione

In vigore dal 30 gen 2020
Limitazioni temporali relative alla data di produzione L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale è consentito solo se i prodotti di tali partite non sono stati ottenuti in un periodo in cui: a) l’Unione ha adottato misure di restrizione in materia di sanità animale per l’ingresso di tali prodotti dal paese terzo o territorio di origine o dalla loro zona; b) l’autorizzazione per l’ingresso di tali prodotti nell’Unione dal paese terzo o territorio di origine o dalla loro zona è stata sospesa.
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