Art. 119 · Prescrizioni relative al materiale germinale

Art. 119

Prescrizioni relative al materiale germinale

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni relative al materiale germinale L’ingresso nell’Unione delle partite di sperma, ovociti ed embrioni di cui all’ è consentito solo se tale materiale germinale soddisfa le seguenti prescrizioni: a) è marcato in modo da poter prontamente determinare le seguenti informazioni: i) la data di raccolta o di produzione di tale materiale germinale; ii) la specie e, se necessario, la sottospecie, nonché l’identificazione degli animali donatori; iii) il numero di riconoscimento unico dello stabilimento confinato, che comprende il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui è rilasciato il riconoscimento; iv) ogni altra informazione pertinente; b) è trasportato in un contenitore che: i) è stato sigillato e numerato, prima della spedizione dallo stabilimento confinato, dal veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato; ii) è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell’uso, o è un contenitore monouso; iii) è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale.
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