Art. 114

Obblighi delle autorità per quanto riguarda il campionamento e le prove per i ratiti nati da uova da cova originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle

In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi delle autorità per quanto riguarda il campionamento e le prove per i ratiti nati da uova da cova originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle L’autorità competente dello Stato membro di destinazione provvede affinché, durante i periodi di cui all’, paragrafo 2, i ratiti nati da uova da cova entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle: a) siano sottoposti a una prova per la ricerca del virus della malattia di Newcastle effettuata dall’autorità competente su un tampone cloacale o su un campione di feci prelevato da ciascun ratito; b) in caso di ratiti destinati a uno Stato membro avente lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, gli animali, in aggiunta alle prescrizioni di cui alla lettera a), siano sottoposti a una prova sierologica per la ricerca dell’infezione da virus della malattia di Newcastle, effettuata dall’autorità competente su ciascun ratito; c) tutti i ratiti siano risultati negativi alle prove di cui alle lettere a) e b) prima di uscire dall’isolamento.
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Obblighi delle autorità per quanto riguarda il campionamento e le prove per i ratiti nati da uova da cova originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle (Art. 114 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo