Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 30 gen 2020
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce norme integrative in materia di sanità animale relative all’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. Esso stabilisce inoltre norme riguardanti i movimenti e la manipolazione di tali partite dopo l’ingresso nell’Unione. 2.   La parte I stabilisce: a) gli obblighi per le autorità competenti degli Stati membri di autorizzare l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale delle specie e categorie di animali di cui alle parti da II a VI (); b) gli obblighi degli operatori per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alle parti da II a VI (); c) le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, delle partite di cui alle lettere a) e b), come pure le deroghe a tali prescrizioni generali, applicabili a tutte le specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alle parti da II a VI (articoli da 6 a 10). 3.   La parte II stabilisce le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda determinati animali terrestri (titolo 1). Tale parte stabilisce inoltre le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale anch’esse applicabili a ciascuna di tali specie e categorie di animali terrestri, in particolare: a) ungulati detenuti delle specie elencate (titolo 2); b) pollame e volatili in cattività, esclusi i volatili in cattività importati per programmi di conservazione approvati dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione (titolo 3); c) api mellifere (Apis mellifera) e bombi (Bombus spp.) (titolo 4); d) cani, gatti e furetti (titolo 5). 4.   La parte III stabilisce le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda il materiale germinale delle seguenti specie e categorie di animali terrestri detenuti: a) bovini, suini, ovini, caprini ed equini (titolo 1); b) pollame e volatili in cattività (titolo 2); c) animali diversi da quelli elencati alle lettere a) e b) (titolo 3). 5.   La parte IV stabilisce le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda i prodotti di origine animale delle seguenti specie e categorie di animali terrestri: a) ungulati detenuti e selvatici delle specie elencate; b) pollame; c) selvaggina da penna. 6.   La parte V stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda le seguenti specie di animali acquatici in tutte le fasi della vita e i loro prodotti di origine animale, ad esclusione degli animali acquatici selvatici e dei prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano diretto: a) pesci delle specie elencate appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes, Sarcopterygii e Actinopterygii; b) molluschi acquatici delle specie elencate appartenenti al phylum Mollusca; c) crostacei acquatici delle specie elencate appartenenti al subphylum Crustacea; d) animali acquatici delle specie elencate nell’allegato XXIX che sono sensibili alle malattie acquatiche per le quali alcuni Stati membri applicano misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di malattie diverse dalle malattie elencate di cui all’articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429. 7.   La parte VI stabilisce le norme generali, alcune deroghe e prescrizioni supplementari per il transito nell’Unione e per il ritorno nell’Unione di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. 8.   La parte VII stabilisce le disposizioni finali.
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Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo