Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 30 gen 2020
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme integrative in materia di sanità animale relative all’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. Esso stabilisce inoltre norme riguardanti i movimenti e la manipolazione di tali partite dopo l’ingresso nell’Unione.
2. La parte I stabilisce:
a)
gli obblighi per le autorità competenti degli Stati membri di autorizzare l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale delle specie e categorie di animali di cui alle parti da II a VI ();
b)
gli obblighi degli operatori per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alle parti da II a VI ();
c)
le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, delle partite di cui alle lettere a) e b), come pure le deroghe a tali prescrizioni generali, applicabili a tutte le specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alle parti da II a VI (articoli da 6 a 10).
3. La parte II stabilisce le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda determinati animali terrestri (titolo 1).
Tale parte stabilisce inoltre le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale anch’esse applicabili a ciascuna di tali specie e categorie di animali terrestri, in particolare:
a)
ungulati detenuti delle specie elencate (titolo 2);
b)
pollame e volatili in cattività, esclusi i volatili in cattività importati per programmi di conservazione approvati dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione (titolo 3);
c)
api mellifere (Apis mellifera) e bombi (Bombus spp.) (titolo 4);
d)
cani, gatti e furetti (titolo 5).
4. La parte III stabilisce le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda il materiale germinale delle seguenti specie e categorie di animali terrestri detenuti:
a)
bovini, suini, ovini, caprini ed equini (titolo 1);
b)
pollame e volatili in cattività (titolo 2);
c)
animali diversi da quelli elencati alle lettere a) e b) (titolo 3).
5. La parte IV stabilisce le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda i prodotti di origine animale delle seguenti specie e categorie di animali terrestri:
a)
ungulati detenuti e selvatici delle specie elencate;
b)
pollame;
c)
selvaggina da penna.
6. La parte V stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda le seguenti specie di animali acquatici in tutte le fasi della vita e i loro prodotti di origine animale, ad esclusione degli animali acquatici selvatici e dei prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano diretto:
a)
pesci delle specie elencate appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes, Sarcopterygii e Actinopterygii;
b)
molluschi acquatici delle specie elencate appartenenti al phylum Mollusca;
c)
crostacei acquatici delle specie elencate appartenenti al subphylum Crustacea;
d)
animali acquatici delle specie elencate nell’allegato XXIX che sono sensibili alle malattie acquatiche per le quali alcuni Stati membri applicano misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di malattie diverse dalle malattie elencate di cui all’articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429.
7. La parte VI stabilisce le norme generali, alcune deroghe e prescrizioni supplementari per il transito nell’Unione e per il ritorno nell’Unione di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
8. La parte VII stabilisce le disposizioni finali.
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