Art. 55

Obblighi di segnalazione per determinate imprese di investimento, anche ai fini delle soglie di cui all’Articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 27 nov 2019
Obblighi di segnalazione per determinate imprese di investimento, anche ai fini delle soglie di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento e all’, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   Le imprese di investimento che svolgono una delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE verificano l’entità delle loro attività totali su base mensile e trasmettono tali informazioni all’autorità competente con cadenza trimestrale qualora il valore totale delle attività consolidate dell’impresa di investimento sia pari o superiore a cinque miliardi di EUR, calcolati quale media dei 12 mesi precedenti. L’autorità competente ne informa l’ABE. 2.   Se un’impresa di investimento di cui al paragrafo 1 fa parte di un gruppo in cui una o più altre imprese sono imprese di investimento che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE, tutte queste imprese di investimento del gruppo verificano il valore delle loro attività totali su base mensile qualora il valore totale delle attività consolidate del gruppo sia pari o superiore a cinque miliardi di EUR, calcolati quale media dei 12 mesi precedenti Tali imprese di investimento si informano reciprocamente circa le rispettive attività totali su base mensile e segnalano su base trimestrale le loro attività totali consolidate alle pertinenti autorità competenti. Le autorità competenti ne informano l’ABE. 3.   Se la media delle attività totali mensili delle imprese di investimento di cui ai paragrafi 1 e 2 raggiunge una delle soglie di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento o all’, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, il cui calcolo è effettuato quale media dei dodici mesi precedenti, l’ABE informa tali imprese di investimento e le autorità competenti, comprese quelle responsabili della concessione delle autorizzazioni in conformità dell’articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE. 4.   Laddove da una revisione a norma dell’ della direttiva (UE) 2019/2034 emerga che le imprese di investimento di cui al paragrafo 1 possono comportare il rischio sistemico di cui all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti informano senza indugio l’ABE dei risultati di tale revisione. 5.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente l’obbligo di fornire informazioni alle pertinenti autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2, al fine di consentire un controllo efficace delle soglie di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2013/36/UE. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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