Art. 54

Obblighi di segnalazione

In vigore dal 27 nov 2019
Obblighi di segnalazione 1.   Le imprese di investimento segnalano alle autorità competenti con cadenza trimestrale tutte le informazioni seguenti: a) livello e composizione dei fondi propri; b) requisiti di fondi propri; c) calcolo dei requisiti di fondi propri; d) livello di attività in relazione alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, compresa la scomposizione del bilancio e delle entrate per servizio di investimento e fattore K applicabile; e) rischio di concentrazione; f) requisiti di liquidità. In deroga al primo comma, le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, presentano tale relazione su base annuale. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), includono i livelli di rischio seguenti e sono segnalate alle autorità competenti almeno una volta l’anno: a) il livello di rischio di concentrazione associato al default delle controparti e alle posizioni del portafoglio di negoziazione, per le singole controparti e su base aggregata; b) il livello di rischio di concentrazione in relazione a enti creditizi, imprese di investimento e altri soggetti che detengono denaro dei clienti; c) il livello di rischio di concentrazione in relazione a enti creditizi, imprese di investimento e altri soggetti in cui sono depositati titoli dei clienti; d) il livello di rischio di concentrazione in relazione a enti creditizi in cui si trovano i depositi dell’impresa di investimento; e) il livello di rischio di concentrazione derivante dagli utili; f) il livello di rischio descritto alle lettere da a) a e), calcolato tenendo conto degli attivi e degli elementi fuori bilancio non registrati nel portafoglio di negoziazione in aggiunta alle esposizioni derivanti da posizioni del portafoglio di negoziazione. Ai fini del presente paragrafo, i termini »ente creditizio» e «impresa di investimento» includono le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che, se fossero stabilite nell’Unione, sarebbero enti creditizi o imprese di investimento ai sensi del presente regolamento e che siano state autorizzate in un paese terzo che applica requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, non sono tenute a comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo e, nella misura in cui è stata concessa una deroga a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo. 3.   Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo, l’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare: a) i formati; b) le date per le segnalazioni, le definizioni e le relative istruzioni che indicano come utilizzare tali formati. I progetti di norme tecniche di attuazione di cui primo comma sono concisi e proporzionati alla natura, all’ambito di applicazione e alla complessità delle attività delle imprese di investimento, tenendo conto delle differenze nel livello di dettaglio di informazioni presentate da un’impesa di investimento che soddisfi le condizioni per per qualificarsi come piccola impresa di investimento non interconnessa di cui all’, paragrafo 1. L’ABE elabora i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 26 dicembre 2020. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Obblighi di segnalazione (Art. 54 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo