Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 27 nov 2019
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce requisiti prudenziali uniformi che si applicano alle imprese di investimento autorizzate e soggette a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE e soggette a vigilanza ai fini del controllo del rispetto dei requisiti prudenziali a norma della direttiva (UE) 2019/2034 in relazione a quanto segue:
a)
i requisiti di fondi propri relativi a elementi quantificabili, uniformi e standardizzati di rischio per l’impresa, rischio per il cliente e rischio per il mercato;
b)
i requisiti che limitano il rischio di concentrazione;
c)
i requisiti di liquidità relativi a elementi quantificabili, uniformi e standardizzati del rischio di liquidità;
d)
gli obblighi di segnalazione in relazione alle lettere a), b) e c);
e)
gli obblighi di informativa al pubblico.
2. In deroga al paragrafo 1, un’impresa di investimento autorizzata e soggetta a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE che svolga una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE applica i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 se l’impresa non è un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni, un organismo di investimento collettivo o un’impresa di assicurazione e ricorre qualsiasi delle condizioni seguenti:
a)
il valore totale delle attività consolidate dell’impresa di investimento è pari o superiore a 15 miliardi di EUR, calcolato come media dei precedenti 12 mesi escluso il valore delle singole attività di eventuali filiazioni stabilite al di fuori dell’Unione che svolgono una o più delle attività di cui al presente comma;
b)
il valore totale delle attività consolidate dell’impresa di investimento è inferiore a 15 miliardi di EUR e l’impresa di investimento fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che individualmente detengono attività totali inferiori a 15 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 15 miliardi di EUR, tutti calcolati come media dei precedenti 12 mesi escluso il valore delle singole attività di eventuali filiazioni stabilite al di fuori dell’Unione che svolgono una o più delle attività di cui al presente comma; o
c)
l’impresa di investimento è oggetto di una decisione dell’autorità competente in conformità dell’ della direttiva (UE) 2019/2034.
Le imprese di investimento di cui al presente paragrafo sono soggette a vigilanza per quanto riguarda il rispetto dei requisiti prudenziali a norma dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, anche ai fini della determinazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata qualora tali imprese di investimento appartengano a un gruppo di imprese di investimento quale definito all’, paragrafo 1, punto 25), del presente regolamento.
3. La deroga prevista al paragrafo 2 non si applica se l’impresa di investimento non soddisfa più nessuna delle soglie di cui a tale paragrafo, calcolata su un periodo di 12 mesi consecutivi o se l’autorità competente decide in tal senso in conformità dell’ della direttiva (UE) 2019/2034. L’impresa di investimento informa senza indugio l’autorità competente di eventuali violazioni di una soglia durante tale periodo.
4. Le imprese di investimento che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 continuano ad essere soggette ai requisiti di cui agli .
5. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare un’impresa di investimento autorizzata e soggetta a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE che svolge una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE ad applicare i requisiti del regolamento (UE) 575/2013 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l’impresa di investimento è una filiazione e rientra nella vigilanza su base consolidata di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, conformemente alle disposizioni della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
l’impresa di investimento informa l’autorità competente ai sensi del presente regolamento e, se del caso, l’autorità di vigilanza su base consolidata;
c)
l’autorità competente ha accertato che l’applicazione dei requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale all’impresa di investimento e, ove opportuno, su base consolidata al gruppo, è solida sotto il profilo prudenziale, non comporta una riduzione dei requisiti di fondi propri dell’impresa di investimento ai sensi del presente regolamento e non è attuata a fini di arbitraggio regolamentare.
Le autorità competenti informano l’impresa di investimento della decisione di consentire l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE a norma del primo comma entro due mesi dal ricevimento della notifica di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, e ne informano l’ABE. Qualora un’autorità competente rifiuti di autorizzare l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, fornisce spiegazioni esaurienti.
Le imprese di investimento di cui al presente paragrafo sono soggette a vigilanza per il rispetto dei requisiti prudenziali a norma dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, anche ai fini della determinazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata qualora tali imprese di investimento appartengano a un gruppo di imprese di investimento quale definito all’, paragrafo 1, punto 25), del presente regolamento.
Ai fini del presente paragrafo non si applica l’ del regolamento (UE) n. 575/2013.
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