Art. 9

Invalidazione degli effetti nell’Unione di un’indicazione geografica di un paese terzo iscritta nel registro internazionale

In vigore dal 23 ott 2019
Invalidazione degli effetti nell’Unione di un’indicazione geografica di un paese terzo iscritta nel registro internazionale 1.   La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, invalidare, in tutto o in parte, mediante un atto di esecuzione, gli effetti della protezione nell’Unione di un’indicazione geografica, in una o più delle seguenti circostanze: a) l’indicazione geografica non è più protetta nella parte contraente di origine; b) l’indicazione geografica non è più iscritta nel registro internazionale; c) la conformità con i contenuti obbligatori di cui alla norma 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune o con le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune non è più garantita. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, e solo dopo aver concesso alle persone fisiche o giuridiche di cui all’, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o ai beneficiari quali definiti all’, punto xvii), del medesimo Atto, la possibilità di far valere i propri diritti. 3.   Se l’invalidazione non è più suscettibile di impugnazione, la Commissione notifica senza indugio all’Ufficio internazionale la declaratoria di inefficacia sul territorio dell’Unione della registrazione internazionale dell’indicazione geografica a norma del paragrafo 1, lettere a) o c).
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Invalidazione degli effetti nell’Unione di un’indicazione geografica di un paese terzo iscritta nel registro internazionale (Art. 9 Regolamento (UE) 2019/1753) — Testo vigente | Portale Normativo