Art. 15
Procedura di comitato
In vigore dal 23 ott 2019
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dai seguenti comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 con riguardo ai prodotti seguenti:
a)
per i prodotti del settore vitivinicolo che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 di tale regolamento;
b)
per i prodotti vitivinicoli aromatizzati quali definiti all’ del regolamento (UE) n. 251/2014, dal comitato per i prodotti vitivinicoli aromatizzati istituito dall’articolo 34 di tale regolamento;
c)
per le bevande spiritose quali definite all’ del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dal comitato per le bevande spiritose di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) 2019/787;
d)
per i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dal comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli istituito dall’articolo 57 di tale regolamento.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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