Art. 5

Valutazione delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

In vigore dal 23 ott 2019
Valutazione delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale 1.   La Commissione valuta le registrazioni internazionali notificate dall’Ufficio internazionale a norma dell’, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra relative alle indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale e per le quali la parte contraente di origine, quale definita all’, punto xv), dell’Atto di Ginevra, non è uno Stato membro, al fine di stabilire se contengono gli elementi obbligatori di cui alla norma 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune e nell’ambito dell’Accordo di Lisbona e dell’atto di Ginevra («regolamento di esecuzione comune») le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, nonché verificare se la pubblicazione di cui all’ si riferisce a un prodotto per il quale è prevista una protezione delle indicazioni geografiche a livello dell’Unione. 2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 deve essere eseguita entro quattro mesi dalla data di registrazione dell’indicazione geografica nel registro internazionale e non deve includere una valutazione di altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione dei prodotti sul mercato e, in particolare, alle norme sanitarie e fitosanitarie, alle norme di commercializzazione o all’etichettatura dei prodotti alimentari.
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Valutazione delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale (Art. 5 Regolamento (UE) 2019/1753) — Testo vigente | Portale Normativo