Art. 4
Pubblicazione delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale
In vigore dal 23 ott 2019
Pubblicazione delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale
1. La Commissione pubblica le registrazioni internazionali notificate dall’Ufficio internazionale a norma dell’, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra che:
a)
sono relative alle indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale e per le quali la parte contraente di origine, quale definita all’, punto xv), dell’Atto di Ginevra, non è uno Stato membro; e
b)
si riferiscono a un prodotto per il quale è prevista una protezione delle indicazioni geografiche a livello dell’Unione.
2. La registrazione internazionale di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. La pubblicazione include un riferimento al tipo di prodotto e al paese di origine.
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