Art. 1

Oggetto

In vigore dal 23 ott 2019
Oggetto 1.   Il presente regolamento stabilisce norme e procedure relative alle azioni dell’Unione in seguito alla sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche («Atto di Ginevra»). 2.   Ai fini del presente regolamento, il termine «indicazioni geografiche» comprende le denominazioni di origine ai sensi dell’Atto di Ginevra, incluse le denominazioni di origine ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 e (UE) n. 1308/2013, così come le indicazioni geografiche ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2019/787.
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Oggetto (Art. 1 Regolamento (UE) 2019/1753) — Testo vigente | Portale Normativo