Art. 2
Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche
In vigore dal 23 ott 2019
Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche
1. All’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra, e successivamente a intervalli regolari, la Commissione, nella sua capacità di autorità competente ai sensi dell’ dell’Atto di Ginevra, presenta all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale («Ufficio internazionale») le domande per la registrazione internazionale di indicazioni geografiche protette e registrate ai sensi del diritto dell’Unione e relative a prodotti originari dell’Unione a norma dell’, paragrafi 1 e 2, dell’Atto di Ginevra.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di iscrivere nel registro internazionale le indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori che sono protette e registrate ai sensi del diritto dell’Unione. Tali richieste sono formulate:
a)
sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’, punto xvii), del medesimo Atto, oppure
b)
di propria iniziativa.
3. Sulla base di tali richieste, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono l’elenco delle indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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