Art. 3
Cancellazione di un’indicazione geografica originaria di uno Stato membro e iscritta nel registro internazionale
In vigore dal 23 ott 2019
Cancellazione di un’indicazione geografica originaria di uno Stato membro e iscritta nel registro internazionale
1. La Commissione adotta un Atto di esecuzione per richiedere all’ufficio internazionale di cancellare una registrazione nel registro internazionale di un’indicazione geografica originaria di uno Stato membro in una delle seguenti circostanze:
a)
l’indicazione geografica in questione non è più protetta nell’Unione;
b)
dietro una richiesta dello Stato membro di cui l’indicazione geografica è originaria formulata:
i)
sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’, punto xvii), del medesimo Atto, oppure
ii)
di propria iniziativa.
2. L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
3. La Commissione notifica senza indugio la richiesta di annullamento all’Ufficio internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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