Art. 6

Procedura di opposizione per le indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

In vigore dal 23 ott 2019
Procedura di opposizione per le indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale 1.   Entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale a norma dell’, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine quale definita ai sensi dell’, punto xv), dell’Atto di Ginevra, o una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita nell’Unione o in un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine, possono presentare un’opposizione alla Commissione. L’opposizione è in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. 2.   L’opposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ricevibile solo se presentata entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo e se fondata su uno o più dei seguenti motivi: a) l’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; b) l’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è interamente o parzialmente omonima di un’indicazione geografica già protetta nell’Unione e non esiste sufficiente distinzione nella pratica tra le condizioni di uso e di presentazione locali e tradizionali dell’indicazione geografica proposta per la protezione e dell’indicazione geografica già protetta nell’Unione, tenuto conto dell’esigenza di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori; c) la protezione nell’Unione dell’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale violerebbe il diritto di un marchio commerciale preesistente a livello dell’Unione, regionale o nazionale; d) la protezione nell’Unione dell’indicazione geografica del paese terzo pregiudicherebbe l’uso di una denominazione totalmente o parzialmente identica o la natura esclusiva di un marchio commerciale a livello dell’Unione, regionale o nazionale, o l’esistenza di prodotti immessi legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della registrazione internazionale a norma dell’; e) l’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale si riferisce a un prodotto per il quale la protezione delle indicazioni geografiche a livello dell’Unione non è prevista; f) la denominazione di cui è chiesta la registrazione è un termine generico nel territorio dell’Unione; g) le condizioni di cui all’, paragrafo 1, punti i) e ii), dell’Atto di Ginevra non sono soddisfatte; h) l’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è una denominazione omonima che induce erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio, anche se è esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione. 3.   I motivi di opposizione di cui al paragrafo 2 sono valutati dalla Commissione in relazione al territorio dell’Unione o a una parte di esso.
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