Art. 7

Decisione relativa alla protezione nell’Unione di indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

In vigore dal 23 ott 2019
Decisione relativa alla protezione nell’Unione di indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale 1.   Se dalla valutazione effettuata a norma dell’, emerge che le condizioni previste da tale articolo sono soddisfatte e se non sono pervenute opposizioni, od opposizioni ricevibili, la Commissione respinge, se del caso, mediante un atto di esecuzione, le opposizioni irricevibili e decide di concedere la protezione dell’indicazione geografica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   Se dalla valutazione effettuata a norma dell’ emerge che le condizioni previste da tale articolo non sono soddisfatte o se sia stata ricevuta un’opposizione ai sensi dell’, paragrafo 2, la Commissione decide, mediante un atto di esecuzione, se concedere o meno la protezione di un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche relative a prodotti che non rientrano nell’ambito di competenza dei comitati di cui all’, paragrafo 1, la decisione in merito alla concessione della protezione è adottata dalla Commissione. 3.   La decisione di concedere la protezione di un’indicazione geografica conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo definisce l’ambito di applicazione della protezione concessa e può includere condizioni che siano compatibili con l’Atto di Ginevra, in particolare la concessione di un periodo di transizione definito secondo quanto specificato dall’ dell’Atto di Ginevra e dalla norma 14 del regolamento di esecuzione comune. 4.   Conformemente all’, paragrafo 1, dell’Atto di Ginevra, la Commissione notifica all’Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale in questione sul territorio dell’Unione entro un anno dal ricevimento della notifica della registrazione internazionale a norma dell’, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra, oppure nei casi di cui all’, primo comma, della decisione (UE) 2019/1754 entro due anni dal ricevimento di tale notifica. 5.   La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo revocare, in tutto o in parte, mediante un atto di esecuzione, un rifiuto precedentemente notificato all’Ufficio internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. La Commissione notifica senza indugio tale revoca all’Ufficio internazionale.
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Decisione relativa alla protezione nell’Unione di indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale (Art. 7 Regolamento (UE) 2019/1753) — Testo vigente | Portale Normativo