Art. 8

Uso delle indicazioni geografiche

In vigore dal 23 ott 2019
Uso delle indicazioni geografiche 1.   Gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’ si applicano fatte salve altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione di prodotti sul mercato e, in particolare, all’organizzazione comune dei mercati agricoli, alle norme sanitarie e fitosanitarie e all’etichettatura dei prodotti alimentari. 2.   Alle condizioni di cui al paragrafo 1, le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conformemente alla registrazione internazionale di tali indicazioni geografiche.
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Uso delle indicazioni geografiche (Art. 8 Regolamento (UE) 2019/1753) — Testo vigente | Portale Normativo