Art. 10
Relazione con i marchi commerciali
In vigore dal 23 ott 2019
Relazione con i marchi commerciali
1. La protezione di un’indicazione geografica non pregiudica la validità di un marchio commerciale preesistente a livello dell’Unione regionale o nazionale, depositato o registrato in buona fede o acquisito con l’uso in buona fede sul territorio di uno Stato membro, di un’unione regionale di Stati membri o dell’Unione.
2. Un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale non è protetta sul territorio dell’Unione se, tenuto conto della reputazione di un marchio commerciale, della notorietà e della durata di utilizzazione del medesimo, la protezione di tale indicazione geografica sul territorio dell’Unione sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, un marchio commerciale che sia stato depositato o registrato in buona fede, o acquisito con l’uso, ove questa possibilità sia prevista dal diritto applicabile, sul territorio di uno Stato membro, di un’unione regionale di Stati membri o dell’Unione, anteriormente alla data in cui l’Ufficio internazionale ha notificato alla Commissione la pubblicazione della registrazione internazionale dell’indicazione geografica e il cui uso violerebbe la protezione dell’indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto in questione nonostante la protezione dell’indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). In tali casi, sia l’uso dell’indicazione geografica sia quello del marchio in questione è consentito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1753:oj#art-10