Art. 13
Tasse
In vigore dal 23 ott 2019
Tasse
Le tasse dovute a norma dell’ dell’Atto di Ginevra, specificate nel regolamento di esecuzione comune, sono a carico dello Stato membro di cui l’indicazione geografica è originaria, o di una persona fisica o giuridica di cui all’, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’, punto xvii), del medesimo Atto. Gli Stati membri possono obbligare la persona fisica o giuridica o il beneficiario a farsi carico, in tutto o in parte, delle tasse.
Storico versioni
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