Art. 6
Operazioni durante e dopo i controlli di identità e fisici presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero
In vigore dal 10 ott 2019
Operazioni durante e dopo i controlli di identità e fisici presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero
1. Dopo che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno autorizzato o deciso il trasferimento della partita al punto di controllo indicato nel DSCE, l’operatore responsabile della partita non la presenta, per i controlli di identità e fisici, a un punto di controllo diverso da quello indicato nel DSCE, a meno che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero non autorizzino il trasferimento della partita a un altro punto di controllo in conformità all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 2, lettera a).
2. Le autorità competenti del punto di controllo confermano l’arrivo della partita alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero compilando nell’IMSOC il DSCE di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
3. Le autorità competenti del punto di controllo finalizzano il DSCE distinto di cui all’, paragrafo 1, lettera d), o, qualora si applichi l’, paragrafo 3, il DSCE di cui all’, paragrafo 1, lettera c), registrandovi i risultati dei controlli di identità e dei controlli fisici ed ogni decisione sulla partita adottata conformemente all’articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625.
4. L’operatore indica il numero di riferimento del DSCE finalizzato di cui al paragrafo 3 nella dichiarazione doganale presentata per la partita alle autorità doganali e conserva una copia di tale DSCE a disposizione delle autorità doganali quale documento di accompagnamento, come indicato all’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013.
5. Se le autorità competenti del posto di controllo frontaliero non hanno ricevuto, entro 15 giorni dal giorno in cui è stato autorizzato il trasferimento di una partita al punto di controllo, la conferma dell’arrivo della partita dalle autorità competenti del punto di controllo, esse:
a)
verificano con le autorità competenti del punto di controllo se la partita è arrivata al punto di controllo;
b)
qualora dalla verifica di cui alla lettera a) risulti che la partita non è arrivata al punto di controllo, informano le autorità doganali e le altre autorità di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 di non aver ricevuto la conferma dell’arrivo a destinazione della partita;
c)
avviano ulteriori indagini per determinare l’ubicazione effettiva delle merci in collaborazione con le autorità doganali e le altre autorità di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.
Capo II
Controlli documentali eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero
Storico versioni
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