Art. 3

Controlli di identità e fisici sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale eseguiti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero

In vigore dal 10 ott 2019
Controlli di identità e fisici sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale eseguiti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero 1.   I controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste negli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero, se si verifica una delle seguenti condizioni: a) l’operatore responsabile della partita ha chiesto alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero che i controlli di identità e i controlli fisici siano eseguiti presso il punto di controllo che è stato designato per la categoria di merci di tale partita e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero autorizzano il trasferimento della partita a tale punto di controllo; b) le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno deciso che i controlli di identità e i controlli fisici siano eseguiti presso il punto di controllo che è stato designato per la categoria di merci di tale partita e l’operatore non solleva obiezioni a tale decisione. 2.   I controlli di identità e i controlli fisici di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero se si verifica una delle seguenti condizioni: a) non vi è autorizzazione da parte dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero di cui al paragrafo 1, lettera a); b) l’operatore solleva obiezioni alla decisione di trasferire la partita al punto di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b).
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Controlli di identità e fisici sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale eseguiti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero (Art. 3 Regolamento (UE) 2019/2123) — Testo vigente | Portale Normativo