Art. 4
Controlli di identità e fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti eseguiti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero
In vigore dal 10 ott 2019
Controlli di identità e fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti eseguiti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero
1. I controlli di identità e i controlli fisici possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero sulle partite di:
a)
piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
b)
piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.
2. I controlli di identità e i controlli fisici di cui al paragrafo 1 possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero se si verifica una delle seguenti condizioni:
a)
l’operatore responsabile della partita ha chiesto alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero che i controlli di identità e i controlli fisici siano eseguiti presso un punto di controllo che è stato designato per la categoria di merci di tale partita e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero autorizzano il trasferimento della partita al punto di controllo;
b)
le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno deciso che i controlli di identità e i controlli fisici siano eseguiti presso un punto di controllo che è stato designato per la categoria di merci di tale partita e l’operatore non solleva obiezioni a tale decisione.
3. I controlli di identità e i controlli fisici di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero se si verifica una delle seguenti condizioni:
a)
non vi è autorizzazione da parte dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero di cui al paragrafo 2, lettera a);
b)
l’operatore solleva obiezioni alla decisione di trasferire la partita al punto di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2123:oj#art-4