Art. 5
Condizioni specifiche per i controlli di identità e i controlli fisici di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero
In vigore dal 10 ott 2019
Condizioni specifiche per i controlli di identità e i controlli fisici di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero
1. Per le partite di cui all’, paragrafo 1, i controlli di identità e i controlli fisici possono essere eseguiti presso un punto di controllo, purché l’operatore si sia assicurato che l’imballaggio o il mezzo di trasporto delle partite sia chiuso o sigillato in modo tale che, durante il loro trasferimento al punto di controllo, esse non possano causare un’infestazione o un’infezione ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti con gli organismi nocivi elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’, paragrafo 2, e all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e, nel caso delle zone protette, con i rispettivi organismi nocivi figuranti nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, di tale regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di entrata possono consentire che l’imballaggio o il mezzo di trasporto delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti non sia chiuso o sigillato, se si verificano le seguenti condizioni:
a)
la partita è costituita da legno di conifere coltivato o prodotto in una zona geografica di un paese terzo che condivide una frontiera terrestre con lo Stato membro per il quale l’autorità competente è responsabile e vi sono informazioni attestanti che il legno possiede lo stesso status fitosanitario in tale paese terzo e in tale Stato membro;
b)
le partite di legno di conifere sono trasportate a un punto di controllo situato nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero di entrata;
c)
le partite di legno di conifere non comportano, durante il trasporto al punto di controllo, un rischio specifico di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o di organismi nocivi oggetto delle misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
d)
prima di lasciare il territorio di tale Stato membro, l’autorità competente si assicura che tale legno sia trasformato in modo tale che non rappresenti un rischio fitosanitario.
3. Gli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni di cui al paragrafo 2:
a)
informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla zona del paese terzo interessato e allo status fitosanitario di tale zona;
b)
presentano ogni anno una relazione indicante il volume e i risultati dei controlli ufficiali eseguiti sul legno di conifere in questione.
Storico versioni
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