Art. 7
Controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero
In vigore dal 10 ott 2019
Controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero
I controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, che entrano nell’Unione, possono essere eseguiti dalle seguenti autorità:
a)
se le partite arrivano in un posto di controllo frontaliero, dalle autorità competenti situate a distanza dal posto di controllo frontaliero o presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero, purché siano situate nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero di arrivo della partita;
b)
se le partite sono soggette a controlli con frequenza ridotta, come stabilito nelle norme di cui all’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625 e arrivano in un punto di entrata diverso dal posto di controllo frontaliero, dalle autorità competenti del punto di entrata nell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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