Art. 8
Condizioni per l’esecuzione di controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero
In vigore dal 10 ott 2019
Condizioni per l’esecuzione di controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero
1. L’esecuzione dei controlli documentali di cui all’ è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:
a)
le autorità competenti di cui all’ eseguono controlli documentali:
i)
sui certificati ufficiali e sui risultati delle prove di laboratorio caricati nell’IMSOC dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di arrivo della partita;
ii)
sui certificati ufficiali e sui risultati delle prove di laboratorio caricati nell’IMSOC dall’operatore, se le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno verificato che corrispondono agli originali dei certificati o dei risultati delle prove di laboratorio;
iii)
sui certificati ufficiali e sui risultati delle prove di laboratorio presentati nell’IMSOC dalle autorità competenti di paesi terzi; o
iv)
certificati ufficiali originali, se le autorità competenti di cui all’ fanno parte del posto di controllo frontaliero designato di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1012 della Commissione (12);
b)
la partita non è trasportata dall’operatore dal posto di controllo frontaliero al punto di controllo per i controlli di identità e fisici finché le autorità competenti di cui all’ non abbiano informato le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in merito ai risultati soddisfacenti dei controlli documentali.
2. Se la partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti deve essere trasportata dall’operatore a un punto di controllo per l’esecuzione dei controlli di identità e dei controlli fisici, si applicano gli .
3. Una partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti può essere trasportata dall’operatore dal posto di controllo frontaliero a un punto di controllo per l’esecuzione dei controlli documentali, purché il punto di controllo si trovi in regime di sorveglianza della stessa autorità competente del posto di controllo frontaliero.
Capo III
Disposizioni finali
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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