Art. 2

Condizioni per l’esecuzione dei controlli di identità e fisici presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero

In vigore dal 10 ott 2019
Condizioni per l’esecuzione dei controlli di identità e fisici presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero 1.   I controlli di identità e fisici possono essere eseguiti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero se si verificano le seguenti condizioni: a) quando ha effettuato la notifica preventiva in conformità all’articolo 56, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, l’operatore o l’autorità competente del posto di controllo frontaliero ha indicato nel documento sanitario comune di entrata («DSCE») il punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici; b) i risultati dei controlli documentali eseguiti dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero sono soddisfacenti; c) le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno registrato nel DSCE la loro autorizzazione a trasferire la partita al punto di controllo; d) prima che la partita lasci il posto di controllo frontaliero, l’operatore ha notificato alle autorità competenti del punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici l’ora prevista di arrivo della partita e il mezzo di trasporto compilando e inserendo un DSCE distinto nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali («IMSOC»); e) l’operatore ha trasportato la partita dal posto di controllo frontaliero al punto di controllo in regime di sorveglianza doganale, senza scarico delle merci durante il trasporto; f) l’operatore si è assicurato che una copia del DSCE di cui alla lettera c), in formato cartaceo o elettronico, accompagni la partita al punto di controllo; g) l’operatore si è assicurato che: i) le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 e le partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 siano accompagnate al punto di controllo da una copia autenticata dei certificati ufficiali di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, rilasciata conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, di tale regolamento; ii) le partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste negli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 siano accompagnate al punto di controllo da una copia autenticata dei risultati delle analisi di laboratorio effettuate dalle autorità competenti del paese terzo, rilasciata conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, di tale regolamento; h) l’operatore ha indicato il numero di riferimento del DSCE di cui alla lettera c) nella dichiarazione doganale presentata alle autorità doganali ai fini del trasferimento della partita al punto di controllo e ha conservato una copia di tale DSCE a disposizione delle autorità doganali come indicato all’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). 2.   La prescrizione che la copia autenticata di cui al paragrafo 1, lettera g), punti i) e ii), accompagni la partita non si applica nel caso in cui i rispettivi certificati ufficiali o i risultati delle analisi di laboratorio siano stati inseriti nell’IMSOC dalle autorità competenti del paese terzo o caricati nell’IMSOC dall’operatore e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero abbiano verificato che essi corrispondono agli originali dei certificati o dei risultati delle analisi di laboratorio. 3.   Se l’autorità competente di uno Stato membro gestisce un sistema nazionale esistente che registra i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici, il paragrafo 1, lettere d) e h), non si applica alle partite che lasciano il posto di controllo frontaliero verso il punto di controllo all’interno dello stesso Stato membro, purché siano soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) le informazioni sull’ora prevista di arrivo della partita al punto di controllo e sul tipo di mezzo di trasporto sono disponibili nel sistema nazionale esistente; b) il sistema nazionale esistente rispetta le seguenti condizioni: i) garantisce l’informazione tempestiva delle autorità doganali e dell’operatore in merito all’autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera c), e delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero in merito all’arrivo della partita al punto di controllo; ii) scambia con l’IMSOC dati elettronici, comprese le informazioni sui respingimenti di partite e informazioni che consentono di identificare chiaramente ciascuna partita, ad esempio mediante un numero di riferimento unico; iii) garantisce che la finalizzazione del DSCE di cui al paragrafo 1, lettera c), possa aver luogo solo dopo lo scambio elettronico di dati e la conferma dell’IMSOC.
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