Art. 1
Oggetto
In vigore dal 10 ott 2019
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce norme per i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono eseguire:
a)
controlli di identità e controlli fisici presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero sulle:
i)
partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031;
ii)
partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625;
b)
controlli documentali a distanza da un posto di controllo frontaliero sulle partite di piante, prodotti vegetale e altri oggetti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
2. Le autorità competenti situate a distanza dal posto di controllo frontaliero, compreso presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero e presso un punto di entrata nell’Unione, svolgono operazioni durante e dopo i controlli documentali, di identità e fisici in conformità al regolamento di esecuzione 2019/2130 della Commissione (10).
Capo I
Controlli di identità e controlli fisici eseguiti presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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