Art. 21
Modifiche del regolamento (CE) n. 452/2008
In vigore dal 10 ott 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 452/2008
Il regolamento (CE) n. 452/2008 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Settori
Il presente regolamento si applica alla produzione di statistiche in due settori:
a)
il settore 1 comprende le statistiche relative ai sistemi d’istruzione e di formazione;
b)
il settore 2 comprende altre statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, per esempio le statistiche sul capitale umano o sui benefici sociali ed economici dell’istruzione, che non sono comprese nel settore 1 o nel regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)
Le statistiche relative a questi settori sono prodotte secondo le modalità specificate nell’allegato.
(*1) Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261 I, del 14.10.2019, pag. 1)»;"
2)
all’, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
la trasmissione periodica da parte degli Stati membri di statistiche sull’istruzione e l’apprendimento permanente, entro i termini fissati per il settore 1;
b)
l’uso di altri sistemi d’informazione statistica e altre indagini per ottenere variabili ed indicatori statistici supplementari sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, corrispondenti al settore 2;»;
3)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure di cui al paragrafo 1 tengono conto in particolare:
a)
per entrambi i settori, dell’onere potenziale per gli istituti di istruzione e i singoli;
b)
per entrambi i settori, dei risultati degli studi pilota di cui all’, paragrafo 3;
c)
per il settore 1, degli ultimi accordi conclusi tra l’UIS, l’OCSE e la Commissione (Eurostat) sui concetti, le definizioni, il formato di raccolta dei dati, l’elaborazione dei dati, la periodicità e i termini per la trasmissione dei risultati;
d)
per il settore 2, della disponibilità, dell’adeguatezza e del contesto giuridico delle fonti esistenti di dati comunitari, a seguito di una verifica esaustiva di tutte le fonti di dati esistenti.»;
4)
l’allegato è così modificato:
a)
la sezione intitolata: «Settore 2: Partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente» è soppressa;
b)
la sezione intitolata: «Settore 3: Altre statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente» è così modificata:
i)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Settore 2: Altre statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente»;
ii)
il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Scopo
La raccolta di dati per questo settore ha lo scopo di fornire dati ulteriori comparabili sull’istruzione e sull’apprendimento permanente che non rientrano nel settore 1, a sostegno delle politiche specifiche a livello comunitario.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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