Art. 22
Modifiche del regolamento (CE) n. 1338/2008
In vigore dal 10 ott 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 1338/2008
Nel regolamento (CE) n. 1338/2008 l’allegato I è modificato come segue:
1)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
Ambito di applicazione
Il presente settore comprende le statistiche sullo stato di salute e i determinanti della salute basate su autovalutazioni ed elaborate sulla base di indagini demografiche diverse da quelle elaborate dalla rilevazione di dati relativa alle famiglie e alle persone di cui al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio *, e altre statistiche desunte da fonti amministrative quali quelle relative alla morbilità o agli incidenti e alle lesioni. Sono comprese le persone che vivono in collettività e i bambini fino all’età di 14 anni, se del caso e con periodicità ad hoc, previa effettuazione con esito positivo di studi pilota preliminari. (*2)
(*2) Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 (GU L 261 I, del 14.10.2019, pag. 1).»;"
2)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
Periodi di riferimento, periodicità e termini per la trasmissione dei dati
Le misure relative al primo anno di riferimento, alla periodicità e al termine per la trasmissione dei dati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.»;
3)
alla lettera d), il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L’attuazione di indagini sulla salute per esame clinico (HES) è facoltativa nell’ambito del presente regolamento. La lunghezza media dell’intervista per famiglia non supera venti minuti per i moduli di indagine.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1700:oj#art-22