Art. 23
Accordi transitori per le misure di esecuzione
In vigore dal 10 ott 2019
Accordi transitori per le misure di esecuzione
Le misure di esecuzione adottate anteriormente al 1o gennaio 2021 conformemente ai regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 continuano ad applicarsi fino a quando non siano scadute, sostituite o abrogate.
Gli obblighi previsti in detti regolamenti riguardanti la trasmissione dei dati e dei metadati, incluse le relazioni sulla qualità, continuano ad applicarsi per i periodi di riferimento che precedono, del tutto o in parte, il 1o gennaio 2021.
Storico versioni
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