Art. 20
Modifiche del regolamento (CE) n. 808/2004
In vigore dal 10 ott 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 808/2004
Il regolamento (CE) n. 808/2004 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le statistiche devono essere raggruppate conformemente all’allegato.»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Settore
Il presente regolamento copre il settore delle imprese e delle società dell’informazione, come definito nell’allegato.»;
3)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le misure di esecuzione per il settore di cui all’allegato riguardano la selezione, la specificazione, l’adeguamento e la modifica delle tematiche e delle loro caratteristiche, il campo di osservazione, i periodi di riferimento e le suddivisioni delle caratteristiche, la periodicità e il calendario per la presentazione dei dati e le scadenze per la trasmissione dei risultati.»;
4)
l’allegato I è così modificato:
a)
la sezione «Allegato I» è sostituita da «Allegato» e il titolo «Modulo 1: imprese e società dell’informazione» è sostituito da «Settore: imprese e società dell’informazione»;
b)
i punti 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1.
Obiettivi
La raccolta dei dati nell’ambito di questo settore è intesa a fornire tempestivamente statistiche sulle imprese e la società dell’informazione. Tale raccolta dei dati fornisce un quadro per i requisiti riguardanti il campo di osservazione, la durata e la periodicità, le tematiche trattate, le suddivisioni della fornitura dei dati, il tipo di dati da fornire e gli eventuali progetti pilota o di fattibilità necessari.
2.
Campo di osservazione
Il presente settore copre le attività imprenditoriali di cui alle sezioni da C a N, alla sezione R e alla divisione 95 della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE REV. 2).»;
5)
l’allegato II è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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