Art. 8
Formati per la trasmissione di informazioni
In vigore dal 10 ott 2019
Formati per la trasmissione di informazioni
1. Allo scopo di agevolare la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), in particolare al fine di sostenere la gestione della qualità e la documentazione dei processi in relazione alle statistiche di cui al presente regolamento, sono stabiliti i formati tecnici.
2. I formati tecnici riguardano concetti, processi e prodotti statistici, compresi dati e metadati.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono i formati tecnici di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Gli atti di esecuzione sono adottati almeno dodici mesi prima dell’inizio del periodo di rilevazione dei dati, salvo per il dominio dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per il quale gli atti di esecuzione sono adottati almeno sei mesi prima dell’inizio del periodo di rilevazione dei dati.
Storico versioni
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