Art. 7
Specifiche tecniche dei set di dati
In vigore dal 10 ott 2019
Specifiche tecniche dei set di dati
1. La Commissione adotta atti di esecuzione che precisano i seguenti aspetti di carattere tecnico dei singoli set di dati:
a)
la descrizione delle variabili;
b)
le classificazioni statistiche;
c)
le caratteristiche precise delle popolazioni statistiche, delle unità di osservazione e le regole sui rispondenti;
d)
i periodi di riferimento e le date di riferimento;
e)
i requisiti in materia di copertura geografica, le caratteristiche dettagliate del campione, compreso il sottocampionamento, a norma dell’allegato III, i periodi comuni di raccolta dei dati, le norme comuni in materia di controllo, correzione e imputazione, ponderazione, stima e stima della varianza;
f)
la metodologia che consente la comparabilità dei dati rilevati, che può includere, in casi debitamente giustificati, diagrammi sull’ordine delle domande al fine di conseguire, ove necessario, l’obiettivo comune di un elevato livello di comparabilità dei dati in materia di occupazione e disoccupazione nel dominio delle forze di lavoro.
2. In caso di elementi comuni a vari set di dati, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le seguenti caratteristiche tecniche dei set di dati:
a)
la descrizione delle variabili;
b)
le classificazioni statistiche;
c)
le caratteristiche precise delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione.
3. Per i set di dati sulla disoccupazione mensile relativi al dominio delle forze di lavoro, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di descrivere le variabili e la lunghezza, i requisiti di qualità e il livello di dettaglio delle serie storiche da trasmettere.
4. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Essi sono adottati almeno dodici mesi prima dell’inizio del periodo di rilevazione dei dati, salvo per il dominio dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per il quale gli atti di esecuzione sono adottati almeno sei mesi prima dell’inizio del periodo di rilevazione dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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