Art. 9

Fonti dei dati e metodi

In vigore dal 10 ott 2019
Fonti dei dati e metodi 1.   Gli Stati membri rilevano i dati di cui all’ che devono essere trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando una delle seguenti fonti o una loro combinazione, a condizione che rispettino le prescrizioni in merito alla qualità di cui all’: a) le informazioni fornite direttamente dai rispondenti; b) i dati amministrativi e altre fonti, metodi o approcci innovativi nella misura in cui essi consentono la produzione di dati comparabili e conformi ai requisiti specifici applicabili, stabiliti dal presente regolamento. I metodi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), possono comprendere stime per piccole aree, destinate a tener conto della diversità territoriale, purché soddisfino i requisiti di precisione di cui all’allegato II. 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni dettagliate circa le fonti e i metodi utilizzati conformemente all’, paragrafo 5.
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