Art. 9
Fonti dei dati e metodi
In vigore dal 10 ott 2019
Fonti dei dati e metodi
1. Gli Stati membri rilevano i dati di cui all’ che devono essere trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando una delle seguenti fonti o una loro combinazione, a condizione che rispettino le prescrizioni in merito alla qualità di cui all’:
a)
le informazioni fornite direttamente dai rispondenti;
b)
i dati amministrativi e altre fonti, metodi o approcci innovativi nella misura in cui essi consentono la produzione di dati comparabili e conformi ai requisiti specifici applicabili, stabiliti dal presente regolamento.
I metodi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), possono comprendere stime per piccole aree, destinate a tener conto della diversità territoriale, purché soddisfino i requisiti di precisione di cui all’allegato II.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni dettagliate circa le fonti e i metodi utilizzati conformemente all’, paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1700:oj#art-9