Art. 11
Trasmissione dei dati e scadenze
In vigore dal 10 ott 2019
Trasmissione dei dati e scadenze
1. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all’ alla Commissione (Eurostat) conformemente all’allegato V.
2. Per ogni set di dati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), mediante canali di trasmissione sicuri, microdati pre-controllati senza identificazione diretta.
3. Per la compilazione delle statistiche mensili sulla disoccupazione devono essere trasmessi dati aggregati pre-controllati.
4. Gli Stati membri rilevano e trasmettono i dati conformemente al presente regolamento a partire dal 2021.
5. La Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, pubblica i dati aggregati sul sito web della Commissione (Eurostat), in modo facilmente fruibile, il più rapidamente possibile ed entro sei mesi dal termine per la trasmissione fissato per le rilevazioni annuali e infrannuali ed entro dodici mesi dal termine per la trasmissione fissato per le altre rilevazioni di dati, salvo in casi debitamente giustificati.
Storico versioni
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