Art. 12
Basi di campionamento
In vigore dal 10 ott 2019
Basi di campionamento
1. I dati rilevati ai sensi del presente regolamento sono basati su campioni rappresentativi estratti da basi di campionamento create a livello nazionale che consentono la selezione casuale di persone o famiglie, con una probabilità di selezione nota. Le basi di campionamento sono intese a individuare e comprendere in modo esaustivo la popolazione di riferimento, con un errore di copertura usualmente accettato, e sono aggiornate regolarmente. Le basi di campionamento contengono tutte le informazioni indispensabili per il disegno di campionamento, quali le informazioni necessarie ai fini della stratificazione e per contattare le persone o le famiglie. Le basi di campionamento contengono anche le informazioni necessarie per collegare le persone ad altri dati amministrativi, nella misura in cui il collegamento a tali altri dati sia necessario e proporzionato e specificamente consentito dal diritto applicabile dell’Unione o nazionale cui è soggetto il titolare del trattamento quale definito nel regolamento (UE) 2016/679 e che prevede altresì misure adeguate per salvaguardare i diritti, le libertà e l’interesse legittimo degli interessati.
2. Nel caso in cui una siffatta base non sia disponibile in uno Stato membro, sono utilizzate altre basi di campionamento che soddisfino i criteri di seguito specificati. Tali basi di campionamento:
a)
identificano le unità campionarie, che possono essere costituite da persone, famiglie, abitazioni o indirizzi;
b)
sono in grado di fornire la probabilità di selezione;
c)
sono regolarmente aggiornate.
In casi eccezionali e debitamente giustificati, per motivi di qualità, per i domini dell’uso del tempo e dei consumi possono essere utilizzati altri metodi di campionamento, come il campionamento per quote.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire condizioni uniformi per le basi di campionamento, in particolare attraverso la definizione di requisiti minimi, ivi compreso l’errore di copertura usualmente accettato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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