Art. 13

Qualità

In vigore dal 10 ott 2019
Qualità 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi. 2.   Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti nell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. 3.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei metadati sulle specifiche, dei dati trasmessi e delle basi di campionamento, allo scopo tra l’altro di pubblicarli sul sito web della Commissione (Eurostat) in modo facilmente fruibile. 4.   Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) per i microdati e i dati di cui all’: a) metadati che descrivono la metodologia utilizzata, comprese le fonti dei dati e le metodologie di cui all’, nonché il modo in cui sono state ottenute le specifiche tecniche con riferimento a quelle stabilite dal presente regolamento; b) informazioni sulla conformità ai requisiti minimi per le basi di campionamento utilizzate, anche riguardo al loro sviluppo e aggiornamento, come stabilito dal presente regolamento; c) informazioni sulle sottopopolazioni che non sono state raggiunte dalla rilevazione dei dati. 5.   Gli Stati membri trasmettono i metadati e le informazioni di cui al paragrafo 4 entro tre mesi dal termine ultimo per la trasmissione dei dati e dei microdati. Queste informazioni aggiuntive sono fornite sotto forma di relazioni sulla qualità che dimostrano, in particolare, in che modo i dati e i microdati trasmessi, nonché i metadati e le informazioni, soddisfano i requisiti di qualità. La Commissione (Eurostat) pubblica tali informazioni nel rispetto del diritto dell’Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali. 6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di specificare le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità, ivi comprese indicazioni del metodo per valutare la conformità ai requisiti di precisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Essi non comportano considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri. 7.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), quanto prima possibile, le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all’esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare la qualità dei dati trasmessi. 8.   Su richiesta debitamente giustificata da parte della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche.
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