Art. 15
Accesso ai dati riservati a fini scientifici
In vigore dal 10 ott 2019
Accesso ai dati riservati a fini scientifici
La Commissione (Eurostat) può consentire l’accesso a dati riservati presso i suoi locali e può rilasciare set di microdati resi anonimi a partire da set di dati per i domini di cui all’, a fini scientifici e alle condizioni previste nel regolamento (UE) n. 557/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1700:oj#art-15