Art. 16
Finanziamento
In vigore dal 10 ott 2019
Finanziamento
1. Ai fini dell’esecuzione del presente regolamento, l’Unione concede sovvenzioni agli INS e alle altre autorità nazionali indicate all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:
a)
lo sviluppo e/o la realizzazione e il miglioramento della tempestività di rilevazioni di dati e di metodi di rilevazione dei dati, delle basi di campionamento e del trattamento dei dati a fini statistici ai sensi del presente regolamento durante i primi quattro anni della rilevazione dei dati per ciascun dominio contemplato dal presente regolamento;
b)
lo sviluppo di metodologie per le statistiche ai sensi del presente regolamento, compresa la partecipazione degli Stati membri agli studi di fattibilità e pilota rappresentativi di cui all’;
c)
la rilevazione e produzione di dati statistici su temi ad hoc richiesti dagli utenti come previsto nell’allegato IV, set di variabili nuove o rivedute e caratteristiche introdotte per la prima volta.
Agli INS e alle altre autorità nazionali a cui il presente regolamento conferisce mansioni che non hanno precedentemente svolto sono garantite dall’Unione risorse finanziarie adeguate ai fini dello svolgimento di tali mansioni. Le risorse finanziarie sono soggette a una nuova valutazione in funzione degli sviluppi relativi all’attuazione del presente regolamento.
2. Il contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è erogato conformemente all’ del regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) all’ del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) all’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), all’ del regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) o all’ del regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).
3. Tale contributo finanziario dell’Unione non può superare il 90 % dei costi ammissibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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