Art. 5

Popolazioni statistiche e unità di osservazione

In vigore dal 10 ott 2019
Popolazioni statistiche e unità di osservazione 1.   La popolazione statistica è costituita da tutte le persone dimoranti abitualmente in famiglia in ciascuno Stato membro. 2.   La rilevazione dei dati viene effettuata in ciascuno Stato membro su un campione di unità di osservazione costituito da famiglie o da singoli componenti di famiglie la cui dimora abituale è in tale Stato membro. 3.   Nell’ambito di applicazione del presente regolamento, ogni Stato membro mira a estendere la copertura della rilevazione dei dati alle unità di osservazione che non appartengono a famiglie, a condizione che i dati trasmessi consentano l’identificazione di tali unità di osservazione, nonché delle persone interessate che hanno la loro dimora abituale in tale Stato membro.
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