Art. 4

Programmazione a rotazione pluriennale

In vigore dal 10 ott 2019
Programmazione a rotazione pluriennale 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ allo scopo di integrare il presente regolamento mediante l’adozione o l’adeguamento di una programmazione a rotazione pluriennale. 2.   La programmazione a rotazione pluriennale: a) è adottata per un periodo di otto anni; b) si applica alla rilevazione dei dati di cui al presente regolamento; c) rispetta la periodicità specificata nell’allegato IV; d) specifica il periodo durante il quale sono rilevati dati per: i) le tematiche dettagliate connesse ai domini di cui all’allegato I; ii) i temi ad hoc richiesti dagli utenti per il dominio delle forze di lavoro e per quello del reddito e delle condizioni di vita, come stabilito nell’allegato IV. Riguardo alla lettera d), punto ii), del primo comma, tali temi ad hoc possono, in casi giustificati, riferirsi a tematiche dettagliate diverse da quelle elencate nell’allegato I. 3.   Gli adeguamenti della programmazione a rotazione pluriennale di cui al paragrafo 1 entrano in vigore non più tardi di 24 mesi prima dell’inizio di ogni periodo di rilevazione dei dati come specificato nella programmazione per le rilevazioni di dati con periodicità annuale o infrannuale, e non più tardi di 36 mesi prima dell’inizio di tale periodo di rilevazione dei dati per le altre rilevazioni di dati. Tali adeguamenti sono intesi a garantire l’efficacia della programmazione e la sua coerenza con le esigenze degli utenti. 4.   La Commissione garantisce che gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo siano conformi al principio di proporzionalità e non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti.
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