Art. 3

Domini e set di dati

In vigore dal 10 ott 2019
Domini e set di dati 1.   La rilevazione dei dati di cui all’, effettuata dagli Stati membri, è organizzata nei seguenti domini: a) forze di lavoro; b) reddito e condizioni di vita; c) salute; d) istruzione e formazione; e) utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; f) uso del tempo; g) consumi. 2.   Con riguardo al dominio dell’uso del tempo, la rilevazione dei dati di cui all’, effettuata dagli Stati membri, è facoltativa. Se uno Stato membro rileva dati per il dominio dell’uso del tempo, deve farlo conformemente al presente regolamento, al fine di garantire la comparabilità. Nel lungo periodo, tutti gli Stati membri si prefiggono di effettuare la rilevazione dei dati per il dominio dell’uso del tempo. 3.   Per tutti i domini di cui al paragrafo 1, i set di dati si riferiscono alle seguenti tematiche comuni, i cui ulteriori dettagli figurano nell’allegato I: a) aspetti di carattere tecnico; b) caratteristiche della persona e della famiglia; c) salute: stato di salute e disabilità, accesso all’assistenza sanitaria nonché disponibilità e uso della stessa e determinanti della salute; d) partecipazione al mercato del lavoro; e) percorso formativo e livello di istruzione conseguito. Per alcuni domini, i set di dati specificano ulteriori dettagli di tali tematiche comuni di cui all’allegato I. 4.   Oltre alle tematiche comuni a tutti i domini di cui al paragrafo 3, i set di dati si riferiscono alle seguenti tematiche, i cui ulteriori dettagli figurano nell’allegato I: a) anzianità lavorativa («tenure occupazionale»), biografia professionale ed esperienze di lavoro precedenti; b) condizioni di lavoro, tra cui orario di lavoro e organizzazione dei tempi di lavoro; c) partecipazione all’istruzione e alla formazione; d) redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio, compresi i debiti; e) condizioni di vita, tra cui deprivazione materiale, abitazione, ambiente di vita e accesso ai servizi; f) qualità della vita, ivi compresi partecipazione, inclusione e benessere sociale, civile, economico e culturale; g) partecipazione alla società dell’informazione; e h) uso del tempo (facoltativa). 5.   I requisiti di precisione e le caratteristiche dei campioni utilizzati per i diversi domini sono specificati rispettivamente negli allegati II e III. 6.   La rilevazione dei dati effettuata a norma del presente articolo comprende informazioni che consentono di disaggregarli per descrivere le sottopopolazioni di interesse e indicano, se del caso, le diseguaglianze. Salvo se debitamente giustificati per motivi di qualità, gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) forniscono inoltre informazioni che permettono di ricavare informazioni valide a livello territoriale di NUTS 2, in modo da consentire una migliore comparabilità dei dati tra gli Stati membri, tenendo conto dei costi. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ sulla base di uno studio di fattibilità allo scopo di modificare le tematiche dettagliate elencate nell’allegato I in modo da rispecchiare i pertinenti sviluppi legislativi, tecnici, sociali, politici ed economici e da soddisfare le nuove esigenze degli utenti. Nell’esercitare tale potere la Commissione si assicura che: a) tali atti delegati non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti; b) salvo in casi eccezionali, debitamente giustificati, per i domini delle forze di lavoro e del reddito e delle condizioni di vita, non sia modificato, per ciascun dominio, più del 5 % delle tematiche dettagliate di cui all’allegato I in un periodo di quattro anni; c) per i domini di cui al paragrafo 1, a eccezione di quelli di cui alla lettera b) del presente comma, sia modificato non più del 10 % dell’elenco di tematiche dettagliate nell’allegato 1 per ciascun dominio nel periodo compreso tra due rilevazioni di dati consecutive; d) le tematiche dettagliate che non figurano nell’allegato I siano debitamente valutate per quanto riguarda la loro fattibilità mediante studi pilota realizzati dagli Stati membri a norma dell’; e) il numero totale delle variabili da fornire non superi le specifiche di cui all’, paragrafi 2 e 3. Per il primo comma, lettere b) e c), il numero delle tematiche dettagliate che possono essere modificate è arrotondato al numero intero più vicino.
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