Art. 19

Deroghe e autorizzazioni

In vigore dal 10 ott 2019
Deroghe e autorizzazioni 1.   Nel caso in cui il sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda adeguamenti significativi per l’applicazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, concedere una deroga per un periodo massimo di tre anni. Occorre garantire la comparabilità dei dati degli Stati membri e il calcolo tempestivo degli aggregati europei rappresentativi e affidabili richiesti, compresi gli indicatori chiave. Tali deroghe non sono concesse per gli stessi motivi delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 3 e 4. 2.   Nel caso in cui una deroga di cui al paragrafo 1 rimanga giustificata da prove sufficienti alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, concedere un’ulteriore deroga per un periodo massimo di due anni. 3.   Nel caso in cui uno Stato membro non possa fornire i necessari set di dati se non ricorrendo a metodi diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento o nei relativi atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso, la Commissione può, in via eccezionale, autorizzare mediante atti di esecuzione l’impiego di tali metodi per un periodo massimo di cinque anni. Tali autorizzazioni non si basano sugli stessi motivi delle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   Nel caso in cui un’autorizzazione di cui al paragrafo 3 rimanga giustificata da sufficienti elementi di prova alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, concedere un’ulteriore autorizzazione per un periodo massimo di tre anni. 5.   Al fine di una deroga o un’autorizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 4 febbraio 2020, o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato o di esecuzione in questione, ovvero sei mesi prima della scadenza del periodo per il quale è stata concessa una deroga o un’autorizzazione corrente. Quando richiede un’autorizzazione di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro interessato precisa in modo dettagliato i metodi utilizzati e dimostra che essi permettono di ottenere risultati comparabili. 6.   La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui al presente articolo secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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