Art. 23

Accesso alle notifiche iRASFF

In vigore dal 30 set 2019
Accesso alle notifiche iRASFF 1.   Tutti i membri della rete di allarme e collaborazione hanno accesso alle notifiche di allarme, di informazione, di notizie o di respingimento alla frontiera. 2.   Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell’, paragrafo 2, hanno accesso alle notifiche di non conformità solo i membri della rete di allarme e collaborazione notificanti, notificati e interpellati. Gli altri membri della rete hanno tuttavia accesso alle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) ed e). 3.   Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell’, paragrafo 2, hanno accesso alle notifiche di frode alimentare solo i punti di contatto della rete sulle frodi alimentari notificanti, notificati e interpellati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:1715:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo